LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 40/A/02/ord. nel giudizio di appello in materia di pensione militare, iscritto al n. 843/A/M del reg. segr., proposto dalla sig.ra Romano Maria Annunziata, nella qualita' di tutrice di Cascio Maurizio, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Lo Monaco, presso lo studio del quale in Palermo, via S. Meccio n. 25, e' elettivamente domiciliata, contro il Ministero della difesa per la riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana n. 134/01/P del 31 gennaio - 19 febbraio 2001. Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2002 il relatore, dott. Giuseppe Cozzo, e l'avv. Gabriella De Plano in sostituzione dell'avv. Lo Monaco; non costituitasi l'amministrazione della difesa. Esaminati gli atti e i documenti della causa; F a t t o Il sig. Cascio Maurizio, arruolato quale militare di leva il 22 agosto 1980, in data 8 agosto 1981, dopo vari ricoveri in ospedale militare per instabilita' caratteriale, fu posto in congedo. Con domanda pervenuta all'amministrazione il 22 marzo 1991 chiese il trattamento pensionistico privilegiato per l'infermita' "sindrome dissociativa". Con decreto n. 1293 del 17 novembre 1995 il Ministero della difesa respinse l'istanza per intempestivita', ai sensi dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. La sig.ra Romano Maria Annunziata, madre di Cascio Maurizio, nella qualita' di tutrice, propose ricorso giurisdizionale innanzi la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana che, con la sentenza appellata, pur ammettendo implicitamente la tempestivita' della domanda pensionistica presentata dal sig. Cascio Maurizio, la respinse nel merito per non dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, facendo proprio il parere della commissione medico legale presso l'o.m. di Palermo del 3 gennaio 2000. Avverso tale decisione ha proposto appello la sig.ra Romano, sostenendo, sulla scorta della relazione di consulenza del prof. dott. Ettore Tripi, prodotta in primo grado a confutazione della perizia della c.m.l. citata, che l'infermita' in questione e' dipendente da causa di servizio e chiedendo, quindi, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di prima categoria, piu' assegno di superinvalidita', tabella E), lettera E-5, oltre accessori. All'udienza, l'avv. De Plano ha confermato la domanda. D i r i t t o Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, nonche' alla sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200. In base all'ultima parte del citato art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. Poiche' il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della dipendenza della sindrome dissociativa da cui e' affetto il sig. Cascio Maurizio da causa di servizio militare di leva e poiche' la censura avanzata dalla sua tutrice avverso la sentenza di primo grado costituisce, all'evidenza, questione di fatto, comunque sottratta al sindacato del giudice di appello, essendo diretta ad ottenere una valutazione del materiale probatorio diversa da quella compiuta del giudice di primo grado, l'appello, alla stregua della disposizione citata, dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Senonche', il collegio ritiene che l'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, possa essere in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Dall'esame della giurisdizionale si ricava che, sebbene l'istituto del doppio grado di giurisdizione non abbia di per se' rilevanza costituzionale e non sia in astratto precluso al legislatore di stabilire una tutela giurisdizionale differenziata, quanto alle modalita' ed ai contenuti, tuttavia, tale differenzazione non puo' risolversi in una irragionevole e ingiustificata limitazione della tutela dei diritti del cittadino nei confronti degli atti amministrativi illegittimi. Ora, a parte la stranezza di un giudizio di appello affidato ad un giudice di merito, ma limitato alla verifica della legittimita' della sentenza di primo grado, la norma presenta, anzitutto, al suo interno una palese incongruenza. Mentre, infatti, essa afferma in via generale che l'appello pensionistico dinanzi la Corte dei conti e' consentito per soli motivi di diritto - prefigurando, in sostanza, un processo di impugnazione incentrato esclusivamente sulla soluzione di questioni di diritto - stabilisce, poi, in particolare, che costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. Ma, posto che questioni di diritto sono astrattamente configurabili anche nelle cause aventi ad oggetto la dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e la classifica o l'aggravamento di infermita' o lesioni, in quanto la distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto e' collegata all'oggetto della decisione, ma alla prospettazione della domanda e alla natura del quesito sottoposto al giudice, la specificazione contenuta nella norma, secondo cui costituiscono questioni di fatto relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni, finisce, in realta' per precludere in ogni caso l'appello pensionistico nelle materie specificate; e cioe', tanto nell'ipotesi in cui l'appello sia fondato su motivi di fatto, quanto in quella in cui sia basato su questioni di diritto. Una volta introdotto, pero', il doppio di giurisdizione nei giudizi innanzi la Corte dei conti, ivi compresi i giudizi in materia di pensione, l'appello non puo' essere limitato a particolari motivi di impugnazione, se non in presenza di una ragionevole giustificazione in ordine alla diversita' di trattamento. Nel caso in esame una simile giustificazione manca. Scopo evidente della norma e', infatti, soltanto quello di evitare che la previsione generalizzata del secondo grado di giudizio in materia pensionistica per trasferire in sede di appello il notevole numero di cause attualmente pendenti in primo grado. Si tratta di un timore certamente infondato - e, come tale, inidoneo a costituireil ragionevole fondamento della limitazione - non soltanto perche' in appello non e' data al pensionato la possibilita' di difendersi personalmente (unica causa della formazione dell'arretrato in primo grado), ma, soprattutto, perche' assume a rimedio un criterio di differenziazione fondato su un elemento estrinseco alle ragioni della tutela accordata al pensionato e che trascura in ogni caso ogni riferimento agli aspetti che piu' sono destinati a caratterizzarla. Nessuna giustificazione, inoltre, appare avere, nell'ambito della differenziazione della tutela cui si e' fatto cenno, la totale esclusione del doppio grado di giurisdizione per le cause relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. Per altro aspetto, va osservato che tale differenzazione di tutela crea indiscutibilmente un'irragionevole disparita' sostanziale di trattamento, in ordine alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, in presenza di situazioni di identica natura. Identica e', infatti sul piano sostanziale, la situazione del ricorrente cui viene negato dal giudice un determinato trattamento pensionistico, quali che siano i motivi della sentenza negatoria di diritto ovvero di fatto; cio' che cambia e', infatti soltanto il tipo di vizio dal quale la sentenza puo' risultare affetta. Nella specie, dunque, non vi e' soltanto l'assenza di una razionale giustificazione della limitazione del mezzo di impugnazione alle sole questioni di diritto nei giudizi in materia di pensione e della sostanziale esclusione del doppio grado di giurisdizione per le cause relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni, ma vi e' anche, e forse soprattutto, l'esigenza di ristabilire l'uniformita' della tutela in ordine a situazioni soggettive di dentica natura. La questione di legittimita' costituzionale sopra esposta e' rilevante perche' dal suo accoglimento dipende l'ammissibilita' del ricorso in appello e, quindi, la possibilita' della sezione di esaminarne il merito.