LA CORTE DEI CONTI

    Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 40/A/02/ord. nel giudizio
di  appello  in  materia di pensione militare, iscritto al n. 843/A/M
del  reg. segr., proposto dalla sig.ra Romano Maria Annunziata, nella
qualita'  di  tutrice  di  Cascio  Maurizio,  rappresentata  e difesa
dall'avv.  Saverio  Lo Monaco, presso lo studio del quale in Palermo,
via   S.  Meccio  n. 25,  e'  elettivamente  domiciliata,  contro  il
Ministero  della difesa per la riforma della sentenza della Corte dei
conti,  sezione  giurisdizionale per la regione siciliana n. 134/01/P
del 31 gennaio - 19 febbraio 2001.
    Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2002 il relatore, dott.
Giuseppe Cozzo, e l'avv. Gabriella De Plano in sostituzione dell'avv.
Lo Monaco; non costituitasi l'amministrazione della difesa.
    Esaminati gli atti e i documenti della causa;

                              F a t t o

    Il  sig.  Cascio Maurizio, arruolato quale militare di leva il 22
agosto  1980,  in  data 8 agosto 1981, dopo vari ricoveri in ospedale
militare  per  instabilita'  caratteriale,  fu  posto in congedo. Con
domanda  pervenuta  all'amministrazione  il  22  marzo 1991 chiese il
trattamento  pensionistico  privilegiato  per  l'infermita' "sindrome
dissociativa".  Con decreto n. 1293 del 17 novembre 1995 il Ministero
della   difesa  respinse  l'istanza  per  intempestivita',  ai  sensi
dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
    La  sig.ra  Romano  Maria  Annunziata,  madre di Cascio Maurizio,
nella qualita' di tutrice, propose ricorso giurisdizionale innanzi la
Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale per la regione siciliana
che,  con  la  sentenza  appellata,  pur ammettendo implicitamente la
tempestivita'  della domanda pensionistica presentata dal sig. Cascio
Maurizio,  la  respinse nel merito per non dipendenza dell'infermita'
da  causa  di  servizio,  facendo proprio il parere della commissione
medico legale presso l'o.m. di Palermo del 3 gennaio 2000.
    Avverso  tale  decisione  ha  proposto  appello la sig.ra Romano,
sostenendo,  sulla  scorta  della  relazione  di consulenza del prof.
dott.  Ettore  Tripi,  prodotta  in  primo grado a confutazione della
perizia  della  c.m.l.  citata,  che  l'infermita'  in  questione  e'
dipendente   da   causa   di   servizio   e   chiedendo,  quindi,  il
riconoscimento  del  diritto  al  trattamento  pensionistico di prima
categoria, piu' assegno di superinvalidita', tabella E), lettera E-5,
oltre accessori.
    All'udienza, l'avv. De Plano ha confermato la domanda.

                            D i r i t t o

    Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5, del decreto-legge 15 novembre
1993,  n. 453,  convertito  nella  legge 14 gennaio 1994, n. 19, come
sostituito  dall'art.  1  del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito  in  legge  20  dicembre 1996, n. 639, avverso le sentenze
delle  sezioni  giurisdizionali  regionali  e' ammesso l'appello alle
sezioni    giurisdizionali    centrali,    nonche'    alla    sezione
giurisdizionale   regionale   d'appello  per  la  regione  siciliana,
istituita dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200.
    In  base  all'ultima  parte  del  citato  art.  1,  comma  5, del
decreto-legge  15  novembre  1993,  n. 453, nei giudizi in materia di
pensioni,  l'appello  e'  consentito  per  soli  motivi  di  diritto;
costituiscono  questioni  di fatto quelle relative alla dipendenza di
infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle
relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.
    Poiche'  il  presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della
dipendenza  della  sindrome  dissociativa  da  cui e' affetto il sig.
Cascio  Maurizio  da  causa di servizio militare di leva e poiche' la
censura avanzata dalla sua tutrice avverso la sentenza di primo grado
costituisce,  all'evidenza, questione di fatto, comunque sottratta al
sindacato  del  giudice  di  appello, essendo diretta ad ottenere una
valutazione  del  materiale probatorio diversa da quella compiuta del
giudice  di  primo  grado, l'appello, alla stregua della disposizione
citata, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
    Senonche',  il  collegio  ritiene  che  l'art. 1, comma 5, ultima
parte,  del  decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella
legge  14  gennaio  1994,  n. 19,  come  sostituito  dall'art.  1 del
decreto-legge  23  ottobre  1996,  n. 543,  convertito  in  legge  20
dicembre  1996, n. 639, possa essere in contrasto con gli artt. 3, 24
e 113 della Costituzione.
    Dall'esame   della   giurisdizionale   si   ricava  che,  sebbene
l'istituto  del  doppio  grado  di giurisdizione non abbia di per se'
rilevanza   costituzionale   e   non  sia  in  astratto  precluso  al
legislatore  di  stabilire  una tutela giurisdizionale differenziata,
quanto alle modalita' ed ai contenuti, tuttavia, tale differenzazione
non puo' risolversi in una irragionevole e ingiustificata limitazione
della  tutela  dei  diritti  del  cittadino  nei confronti degli atti
amministrativi illegittimi.
    Ora,  a  parte la stranezza di un giudizio di appello affidato ad
un  giudice  di  merito, ma limitato alla verifica della legittimita'
della  sentenza  di primo grado, la norma presenta, anzitutto, al suo
interno una palese incongruenza.
    Mentre,  infatti,  essa  afferma  in  via  generale che l'appello
pensionistico  dinanzi  la  Corte  dei  conti  e' consentito per soli
motivi  di  diritto  -  prefigurando,  in  sostanza,  un  processo di
impugnazione  incentrato  esclusivamente sulla soluzione di questioni
di  diritto  -  stabilisce,  poi,  in  particolare, che costituiscono
questioni  di  fatto  quelle  relative alla dipendenza di infermita',
lesioni  o  morte  da causa di servizio o di guerra e quelle relative
alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. Ma, posto
che questioni di diritto sono astrattamente configurabili anche nelle
cause  aventi ad oggetto la dipendenza di infermita', lesioni o morte
da  causa di servizio o di guerra e la classifica o l'aggravamento di
infermita' o lesioni, in quanto la distinzione tra questioni di fatto
e  questioni  di diritto e' collegata all'oggetto della decisione, ma
alla   prospettazione   della  domanda  e  alla  natura  del  quesito
sottoposto  al  giudice,  la  specificazione  contenuta  nella norma,
secondo cui costituiscono questioni di fatto relative alla dipendenza
di  infermita',  lesioni  o  morte da causa di servizio o di guerra e
quelle  relative  alla  classifica o all'aggravamento di infermita' o
lesioni,  finisce,  in  realta' per precludere in ogni caso l'appello
pensionistico  nelle materie specificate; e cioe', tanto nell'ipotesi
in  cui l'appello sia fondato su motivi di fatto, quanto in quella in
cui sia basato su questioni di diritto.
    Una  volta  introdotto,  pero',  il  doppio  di giurisdizione nei
giudizi innanzi la Corte dei conti, ivi compresi i giudizi in materia
di  pensione, l'appello non puo' essere limitato a particolari motivi
di   impugnazione,   se   non   in   presenza   di   una  ragionevole
giustificazione in ordine alla diversita' di trattamento.
    Nel caso in esame una simile giustificazione manca.
    Scopo  evidente  della  norma  e',  infatti,  soltanto  quello di
evitare che la previsione generalizzata del secondo grado di giudizio
in  materia  pensionistica  per  trasferire  in  sede  di  appello il
notevole  numero  di  cause  attualmente  pendenti in primo grado. Si
tratta  di  un timore certamente infondato - e, come tale, inidoneo a
costituireil  ragionevole fondamento della limitazione - non soltanto
perche'  in  appello  non  e'  data  al pensionato la possibilita' di
difendersi personalmente (unica causa della formazione dell'arretrato
in  primo  grado),  ma,  soprattutto,  perche'  assume  a  rimedio un
criterio  di  differenziazione fondato su un elemento estrinseco alle
ragioni  della  tutela accordata al pensionato e che trascura in ogni
caso  ogni  riferimento  agli  aspetti  che  piu'  sono  destinati  a
caratterizzarla.  Nessuna  giustificazione,  inoltre,  appare  avere,
nell'ambito  della  differenziazione  della  tutela  cui  si e' fatto
cenno,  la totale esclusione del doppio grado di giurisdizione per le
cause  relative  alla  dipendenza  di  infermita', lesioni o morte da
causa  di  servizio  o  di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento di infermita' o lesioni.
    Per  altro  aspetto,  va  osservato  che  tale differenzazione di
tutela crea indiscutibilmente un'irragionevole disparita' sostanziale
di   trattamento,  in  ordine  alla  garanzia  del  doppio  grado  di
giurisdizione, in presenza di situazioni di identica natura. Identica
e',  infatti  sul piano sostanziale, la situazione del ricorrente cui
viene  negato  dal  giudice un determinato trattamento pensionistico,
quali  che  siano i motivi della sentenza negatoria di diritto ovvero
di  fatto;  cio' che cambia e', infatti soltanto il tipo di vizio dal
quale la sentenza puo' risultare affetta.
    Nella  specie,  dunque,  non  vi  e'  soltanto  l'assenza  di una
razionale giustificazione della limitazione del mezzo di impugnazione
alle  sole  questioni di diritto nei giudizi in materia di pensione e
della sostanziale esclusione del doppio grado di giurisdizione per le
cause  relative  alla  dipendenza  di  infermita', lesioni o morte da
causa  di  servizio  o  di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento  di  infermita'  o  lesioni, ma vi e' anche, e forse
soprattutto,  l'esigenza di ristabilire l'uniformita' della tutela in
ordine a situazioni soggettive di dentica natura.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sopra esposta e'
rilevante  perche'  dal suo accoglimento dipende l'ammissibilita' del
ricorso  in  appello  e,  quindi,  la  possibilita'  della sezione di
esaminarne il merito.